D'ANNUNZIO GABRIELE

Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro

(a cura di Benedetto Brugia)


Così, nel nome della nuova Italia, il popolo di Fiume costituito in giustizia e in libertà fa giuramento di combattere con tutte le sue forze, fino all'estremo, per mantenere contro chiunque la contiguità della sua terra alla madre patria, assertore e difensore perpetuo dei termini alpini segnati da Dio e da Roma.


I francobolli del nuovo Governo fiumano

I francobolli del nuovo Governo fiumano

I francobolli del nuovo Governo fiumano


Dei fondamenti

Dei cittadini

Delle Corporazioni

Dei Comuni

Del potere legislativo

Del potere esecutivo

Del potere giudiziario

Del comandante

Della difesa nazionale

Dell'istruzione pubblica

Della riforma statutaria

Del diritto d'iniziativa

Della riprova popolare

Del diritto di petizione

Della incompatibilità

Della rivendicazione

Della responsabilità

Della retribuzione

Della edilità

Della musica


 

 


Dei fondamenti

I.

Il popolo sovrano di Fiume, valendosi della sua sovranità non oppugnabile, né violabile, fa centro del suo libero stato il suo «Corpus separatum» con tutte le sue strade ferrate e con l'intiero suo porto. Ma, come è ferma nel voler mantenere contigua la sua terra alla madre patria dalla parte di ponente, non rinunzia a un più giusto e più sicuro confine orientale che sia per essere determinato da prossime vicende politiche e da concordati conclusi coi comuni rurali e marittimi attratti dal regime del porto franco e dalla larghezza dei nuovi statuti.

II.

La Reggenza italiana del Carnaro è costituita dalla terra di Fiume, dalle isole di antica tradizione veneta che per voto dichiarano di aderire alle sue fortune; e da tutte quelle comunità affini che per atto sincero di adesione possono esservi accolte secondo lo spirito di un'apposita legge prudenziale.

III.

La Reggenza italiana del Carnaro è un governo schietto di popolo — «res populi» — che ha per fondamento la potenza del lavoro produttivo e per ordinamento le più larghe e le più varie forme dell'autonomia quale fu intesa ed esercitata nei quattro secoli gloriosi del nostro periodo comunale.

IV.

La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sessi, di stirpe, di lingua, di classe, di religione.

Ma amplia ed innalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori; abolisce o riduce la centralità soverchiante dei poteri costituiti; scompartisce le forze e gli officii, cosicché dal gioco armonico delle diversità sia fatta sempre vigorosa e più ricca la vita comune.

V.

La Reggenza protegge, difende, preserva tutte le libertà e tutti i diritti popolari; assicura l'ordine interno con la disciplina e con la giustizia; si studia di ricondurre i giorni e le opere verso quel senso di virtuosa gioia che deve rinnovare dal profondo il popolo finalmente affrancato da un regime uniforme di soggezioni e di menzogne; costantemente si sforza di elevare la dignità e di accrescere la prosperità di tutti i cittadini, cosicché il ricevere la cittadinanza possa dal forestiero esser considerato nobile titolo e altissimo onore, come era un tempo il vivere con legge romana.

VI.

Tutti i cittadini dello Stato, d'ambedue i sessi, sono e si sentono eguali davanti alla nuova legge. L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla costituzione non può essere menomato né soppresso in alcuno se non per conseguenza di giudizio pubblico e di condanna solenne.

VII.

Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione, di associazione sono dagli statuti guarentite a tutti i cittadini. Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato e può edificare il suo tempio; ma nessun cittadino invochi la sua credenza e i suoi riti per sottrarsi all'adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva. L'abuso delle libertà statutarie, quando tenda a un fine illecito e turbi l'equilibrio della convivenza civile, può essere punito da apposite leggi; ma queste non devono in alcun modo ledere il principio perfette di esse libertà.

VIII.

Gli statuti guarentiscono a tutti i cittadini d'ambedue i sessi:

l'istruzione primaria in scuole chiare e salubri;
l'educazione corporea in palestre aperte e fornite;
il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben vivere;
l'assistenza nelle infermità, nella invalitudine, nella disoccupazione involontaria;
la pensione di riposo per la vecchiaia;
l'uso dei beni legittimamente acquistati;
l'inviolabilità del domicilio;
l'«habea corpus»;
il risarcimento di danni in caso di errore giudiziario o di abusato potere.

 

IX.

Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la casa, ma la considera come la più utile delle funzioni sociali. Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte, né può esser lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente ad esclusione di ogni altro. Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro. Solo il lavoro è padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale.

X.

Il porto, la stazione, le strade ferrate comprese nel territorio fiumano sono proprietà perpetua incontestabile ed inalienabile dello Stato. È concesso — con un Breve del Porto franco — ampio e libero esercizio di commercio, di industria, di navigazione a tutti gli stranieri come agli indigeni, in perfetta parità di buon trattamento e immunità da gabelle ingorde e incolumità di persone e di cose.

XI.

Una Banca nazionale del Carnaro, vigilata dalla Reggenza, ha l'incarico di emettere la carta moneta e di eseguire ogni altra operazione di credito. Una legge apposita ne determinerà i modi e le regole, distinguendo nel tempo medesimo i diritti, gli obblighi e gli oneri delle Banche già nel territorio operanti e di quelle che fossero per esservi fondate.

XII.

Tutti i cittadini d'ambedue i sessi hanno facoltà piena di scegliere e di esercitare industrie, professioni, arti e mestieri. Le industrie iniziate e alimentate dal denaro estraneo e ogni esercizio consentito a estranei troveranno le loro norme in una legge liberale.

XIII.

Tre specie di spiriti e di forze concorrono all'ordinamento, al movimento e all'incremento dell'università:

i Cittadini;
le Corporazioni;
i Comuni.

XIV.

Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nell'università dei Comuni giurati:

la vita è bella, e degna che severamente e magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero dalla libertà;

l'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù, per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono;

il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo.

 

Dei cittadini

XV.

Hanno grado e titolo di cittadini nella Reggenza:

tutti i cittadini presentemente noverati nella libera città di Fiume;

tutti i cittadini appartenenti alle altre comunità che chiedano di far parte del nuovo Stato e vi sieno accolte;

tutti coloro che per pubblico decreto del popolo sieno di cittadinanza privilegiati;

tutti coloro che, avendo chiesta la cittadinanza legale, l'abbiano per decreto ottenuta.

XVI.

I cittadini della Reggenza sono investiti di tutti i diritti civili e politici nel punto in cui compiono il ventesimo anno di età. Senza distinzione di sesso diventano legittimamente elettori ed eleggibili per tutte le cariche.

XVII.

Saranno privi dei diritti politici, con regolare sentenza, i cittadini:

condannati in pena d'infamia;

ribelli al servizio militare per la difesa del territorio;

morosi al pagamento delle tasse;

parassiti incorreggibili a carico della comunità, se non sieno corporalmente incapaci di lavorare per malattia o per vecchiezza.

Delle Corporazioni 

XVIII.

Lo Stato è la volontà comune e lo sforzo comune del popolo verso un sempre più alto grado di materiale e spirituale vigore. Soltanto i produttori assidui della ricchezza comune e i creatori assidui della potenza comune sono nella Reggenza i compiuti cittadini e costituiscono con essa una sola sostanza operante, una sola pienezza ascendente. Qualunque sia la specie del lavoro fornito, di mano o d'ingegno, d'industria o d'arte, di ordinamento o di eseguimento, tutti sono per obbligo inscritti in una delle dieci Corporazioni costituite che prendono dal Comune l'imagine della lor figura, ma svolgono liberamente la loro energia e liberamente determinano gli obblighi mutui e le mutue provvidenze.

XIX.

Alla prima Corporazione sono inscritti gli operai salariati dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti; e gli artigiani minuti e i piccoli proprietarii di terre che compiano essi medesimi la fatica rurale o che abbiano aiutatori pochi e avventizii. La Corporazione seconda raccoglie tutti gli addetti ai corpi tecnici e amministrativi di ogni privata azienda industriale e rurale, esclusi i comproprietarii di essa azienda. Nella terza si radunano tutti gli addetti alle aziende commerciali, che non sieno veri operai; e anche da questa sono esclusi i comproprietarii. La quarta Corporazione associa i datori di opra in imprese d'industria, d'agricoltura, di commercio, di trasporti, quando essi non sieno soltanto proprietarii o comproprietarii ma — secondo lo spirito dei nuovi statuti — conduttori sagaci e accrescitori assidui dell'azienda. Sono compresi nella quinta tutti i pubblici impiegati comunali e statuali di qualsiasi ordine. La sesta comprende il fiore intellettuale del popolo: la gioventù studiosa e i suoi maestri: gli insegnanti delle scuole pubbliche e gli studenti degli istituti superiori; gli scultori, i pittori, i decoratori, gli architetti, i musici, tutti quelli che esercitano le arti belle, le arti sceniche, le arti ornative. Della settima fanno parte tutti quelli che esercitano professioni libere non considerate nelle precedenti rassegne. L'ottava è costituita dalle Società cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo, industriali e agrarie; e non può essere rappresentata se non dagli amministratori alle Società stesse preposti. La nona assomma tutta la gente di mare. La decima non ha arte né novero né vocabolo. La sua pienezza è attesa come quella della decima Musa. È riservata alle forze misteriose del popolo in travaglio e in ascendimento. È quasi una figura votiva consacrata al genio ignoto, all'apparizione dell'uomo novissimo, alle trasfigurazioni ideali delle opere e dei giorni, alla compiuta liberazione dello spirito sopra l'ànsito penoso e il sudore di sangue. È rappresentata nel santuario civico, da una lampada ardente che porta inscritta un'antica parola toscana dell'epoca dei Comuni, stupenda allusione a una forma spiritualizzata del lavoro umano: «Fatica senza fatica».

XX.

Ogni corporazione svolge il diritto di una compiuta persona giuridica compiutamente riconosciuta dallo Stato:

sceglie i suoi consoli;

manifesta nelle sue adunanze la sua volontà;

detta i suoi patti, i suoi capitoli, le sue convenzioni;

regola secondo la sua saggezza e secondo le sue esperienze la propria autonomia;

provvede ai suoi bisogni e accresce il suo patrimonio riscotendo dai consociati una imposta pecunaria in misura della mercede, dello stipendio, del profitto d'azienda, del lucro professionale;

difende in ogni campo la sua propria classe e si sforza di accrescerne la dignità;

si studia di condurre a perfezione la tecnica delle arti e dei mestieri;

cerca di disciplinare il lavoro volgendolo verso i modelli di moderna bellezza;

incorpora lavoratori minuti per animarli e avviarli a miglior prova;

consacra gli obblighi del mutuo soccorso;

determina le provvidenze in favore dei compagni infermi e indeboliti;

inventa le sue insegne, i suoi emblemi, le sue musiche, i suoi canti, le sue preghiere;

istituisce le sue cerimonie e i suoi riti;

concorre, quanto più magnificamente possa, all'apparato delle comuni allegrezze, delle feste anniversarie, dei giuochi terrestri e marini;

venera i suoi morti, onora i suoi decani, celebra i suoi eroi.

XXI.

Le attinenze fra la Reggenza e le Corporazioni, e fra l'una e l'altra Corporazione, sono regolate nei modi medesimi che gli statuti definiscono nel regolare le dipendenze fra i poteri centrali della Reggenza e i Comuni giurati e fra l'uno e l'altro Comune. I socii di ciascuna Corporazione costituiscono un libero corpo elettorale per eleggere i rappresentanti al Consiglio dei Provvisori. Ai consoli delle Corporazioni e alle loro insegne è dovuto nelle cerimonie pubbliche il primo luogo.

Dei Comuni

XXII.

Si stabilisce per tutti i Comuni l'antico «potere normativo», che è il diritto d'autonomia pieno: il diritto particolare di darsi proprie leggi, entro il cerchio del diritto universo. Essi esercitano in sé e per sé tutti i poteri che la Costituzione non attribuisce agli officii legislativi esecutivi e giudiziarii della Reggenza.

XXIII.

A ogni Comune è data amplissima facoltà di formarsi un corpo unitario di leggi municipali, variamente derivate dalla consuetudine propria, della propria indole, dall'energia trasmessa e dalla nuova coscienza.

Ma deve ogni Comune chiedere per i suoi statuti la mallevadoria della Reggenza, che la concede:

quando essi statuti non contengono nulla di palesamente o apertamente contrario allo spirito della Costituzione;

quando essi statuti sieno approvati, accettati, votati dal popolo e possano essere riformati o emendati dalla volontà schietta della maggioranza cittadina.

XXIV.

Ai Comuni è riconosciuto il diritto di condurre accordi, di praticare componimenti, di concludere trattati fra loro, in materia di legislazione e di amministrazione. Ma è fatto a essi obbligo di sottoporli all'esame del Potere esecutivo centrale. Se il Potere stima che tali accordi, componimenti, trattati, siano in contrasto con lo spirito della Costituzione, li raccomanda per il giudizio inappellabile alla Corte della Regione. Se la Corte li dichiara illegittimi e invalidi il Potere esecutivo della Reggenza provvede a romperli e disfarli.

XXV.

Quando l'ordine interno di un Comune sia turbato da fazioni, da sopraffazioni, da macchinazioni, o da una qualunque altra forma di violenza e d'insidia, quando l'integrità e la dignità di un Comune sieno minacciate o lese da un altro Comune prevaricante, il Potere esecutivo della Reggenza interviene mediatore e pacificatore:

se richiedano l'intervento le autorità comunali concordi;

e lo richieda il terzo dei cittadini esercitanti i diritti politici nel luogo stesso.

XXVI.

Ai Comuni segnatamente si appartiene:

fondare l'istruzione primaria secondo le norme stabilite dal Consiglio scolastico dello Stato;

nominare i giudici comunali;

instituire e mantenere la polizia comunale;

mettere imposte;

contrarre prestiti nel territorio della Reggenza, o anche fuori del territorio ma con la mallevadoria del Governo che, dimandato, non la concede se non nei casi di manifesta necessità.

Del potere legislativo 

XXVII.

Esercitano il potere legislativo due corpi formati per elezione:

il Consiglio degli Ottimi;

il Consiglio dei Provvisori.

XXVIII.

Eleggono il Consiglio degli Ottimi, nei modi del suffragio universale diretto e segreto, tutti i cittadini della Reggenza che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e che sieno investiti dei diritti politici. Ogni cittadino votante della Reggenza può essere assunto al Consiglio degli Ottimi.

XXIX.

Gli Ottimi durano nell'officio tre anni. Sono eletti in ragione di uno per ogni migliaio di elettori; ma in ogni caso non può il loro numero essere di sotto al trenta. Tutti gli elettori formano un corpo elettorale unico. L'elezione si compie nei modi del suffragio universale e della rappresentanza proporzionale.

XXX.

Il Consiglio degli Ottimi ha potestà ordinatrice e legislatrice nel trattare:

del Codice penale e civile;

della Polizia;

della Difesa nazionale;

della Istruzione pubblica e secondaria;

delle Arti belle;

dei Rapporti fra lo Stato e i Comuni.

Il Consiglio degli Ottimi per ordinario non si aduna se non una volta l'anno, nel mese di ottobre, con brevità spiccatamente concisa.

XXXI.

Il Consiglio dei Provvisori si compone di sessanta eletti per elezione compiuta nei modi del suffragio universale segreto e con la regola della rappresentanza proporzionale:

dieci Provvisori sono eletti dagli operai di industria e dai lavoratori della terra;

dieci dalla gente di mare;

dieci dai datori d'opera;

cinque dai tecnici agrarii e industriali;

cinque dagli addetti alle amministrazioni delle aziende private;

cinque dagli insegnanti delle scuole pubbliche, dagli studenti delle scuole superiori, e dagli altri consociati della sesta Corporazione;

cinque dalle professioni libere;

cinque dai pubblici impiegati;

cinque dalle Società cooperatrici di produzione di lavoro e di consumo.

XXXII.

I Provvisori durano nell'officio due anni. Non sono eleggibili se non appartengono alla Corporazione rappresentata.

XXXIII.

Per ordinario il Consiglio dei Provvisori si aduna due volte all'anno, nei mesi di maggio e di novembre, usando nel dibattito il modo laconico.

Ha potestà ordinatrice e legislatrice nel trattare:

del Codice commerciale e marittimo;

delle Discipline che conducono il lavoro continuato;

dei Trasporti;

delle Opere pubbliche;

dei Trattati di commercio, delle dogane, delle tariffe, e d'altre materie affini;

della Istruzione tecnica e professionale;

delle Industrie e delle Banche;

delle Arti e dei Mestieri.

XXXIV.

Il Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei Provvisori si riuniscono una volta l'anno in un sol corpo, sul principio del mese di dicembre, costituendo un grande Consiglio nazionale sotto il titolo di Arengo del Carnaro.

L'Arengo tratta e delibera:

delle Relazioni con gli altri Stati;

della Finanza e del Tesoro;

degli Alti Studii;

della riformabile Costituzione;

dell'ampliata libertà.

 

Del potere esecutivo

XXXV.

Esercitano il potere esecutivo della Reggenza sette Rettori partitamente eletti dall'Assemblea nazionale del Consiglio degli Ottimi, dal Consiglio dei Provvisori. Il Rettore degli Affari Esteri, il Rettore delle Finanze e del Tesoro, il Rettore dell'Istruzione pubblica sono eletti dall'Assemblea nazionale. Il Rettore dell'Interno e della Giustizia, il Rettore della Difesa nazionale sono eletti dal Consiglio degli Ottimi. Il Consiglio dei Provvisori elegge il Rettore dell'Economia pubblica e il Rettore del Lavoro. Il Rettore degli Affari Esteri assume titolo di Primo Rettore, e rappresenta la Reggenza al cospetto degli altri Stati «primus inter pares».

XXXVI.

L'officio dei sette Rettori è stabile e continuo. Delibera di ogni cosa che non competa all'amministrazione corrente. Il Primo Rettore regola il dibattito, e ha voto decisivo in caso di parità. I Rettori sono eletti per un anno, e non sono rieleggibili se non per una volta sola. Ma, dopo l'intervallo di un anno possono essere novamente nominati.

Del potere giudiziario

XXXVII.

Partecipano al potere giudiziario:

i Buoni uomini;

i Giudici del Lavoro;

i Giudici togati,

i Giudici del Maleficio;

la Corte della Regione.

XXXVIII.

I Buoni uomini, eletti per fiducia popolare da tutti gli elettori dei varii comuni in misura del numero, giudicano delle controversie civili e commerciali sino al valore di cinquemila lire e sentenziano delle colpe che cadano sotto pene di durata non superiore a un anno.

XXXIX.

I Giudici del Lavoro giudicano delle controversie singolari fra i salariati e i datori d'opra, fra gli stipendiati e i datori d'opra. Essi costituiscono collegi di giudici nominati dalle Corporazioni che eleggono il Consiglio dei Provvisori.

In questa misura:

due dagli operai d'industria e dai lavoratori della terra;

due dalla gente di mare;

due dai datori d'opra;

uno dai tecnici industriali ed agrarii;

uno dalle libere professioni;

uno degli addetti addetti alle amministrazioni dalle private aziende;

uno dagli impiegati pubblici;

uno dagli Insegnanti, dagli studenti degli Istituti superiori e dagli altri socii della sesta Corporazione;

uno dalle Società cooperatrici di produzione di lavoro e di consumo.

I Giudici del Lavoro hanno facoltà di dividere in sezioni i loro collegi per sollecitare i giudizii, servitori pronti d'una giustizia leggiera ed espeditissima. Alle sezioni ricongiunte compete il giudizio d'appello.

XXXX.

I Giudici togati giudicano di tutte quelle questioni civili e commerciali e penali in cui i Buoni uomini e i Giudici del Lavoro non abbiano competenza, eccettuate quelle spettanti ai Giudici del Maleficio. Costituiscono il Tribunale d'appello per le sentenze dei Buoni uomini. Sono dalla Corte della Ragione scelti per concorsi fra i cittadini addottorati in legge.

XXXXI.

Sette cittadini giurati, assistiti da due supplenti e presieduti da un giudice togato, compongono il Tribunale del Maleficio, che giudica tutti i delitti di colore politico e tutti quei misfatti che sieno da punire con la privazione della libertà corporale con un tempo superiore al triennio.

XXXXII.

Eletta dal Consiglio Nazionale, la Corte della Ragione si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti. Dei membri effettivi almeno tre, dei supplenti almeno uno saranno scelti fra i dottori di legge.

La Corte della Ragione giudica:

di ogni conflitto statuario fra il Potere legislativo e il Potere esecutivo, fra la Reggenza e le Corporazioni, fra la Reggenza e i privati, fra i Comuni e le Corporazioni, fra i Comuni e i privati;

dei casi di alto tradimento contro la Reggenza per opera di cittadini partecipi del Potere legislativo e dell'esecutivo;

degli attentati al diritto delle genti;

delle contestazioni civili fra la Reggenza e i Comuni, fra Comune e Comune;

delle trasgressioni commesse da partecipi dei poteri;

delle questioni riguardanti i diritti di cittadinanza a i privi di patria;

delle questioni di competenza fra i varii magistrati giudiciali.

La Corte della Ragione rivede in ultima istanza le sentenze, e nomina per concorso i Giudici togati. Ai cittadini costituiti in Corte della Ragione è fatto divieto di tenere alcun altro officio, sia nella sede sia in altro comune. Né possono essi esercitare professione o industria o mestiere per tutta la durata della carica.

Del comandante

XXXXIII.

Quando la Reggenza venga in pericolo estremo e veda la sua salute nella devota volontà di uno solo, che sappia raccogliere, eccitare e condurre tutte le forze del popolo alla lotta e alla vittoria, il Consiglio nazionale solennemente adunato nell'Arengo può nominare a viva voce per voto il Comandante e a lui rimettere la potestà suprema senza appellazione. Il Consiglio determina il più o men tempo breve dell'imperio non dimenticando che nella Repubblica romana la dittatura durava sei mesi.

XXXXIV.

Il Comandante, per la durata dell'imperio, assomma tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi. I partecipi del Potere esecutivo assumono presso di lui officio di segretarii e commissarii.

XXXXV.

Spirato il termine dell'imperio, il Consiglio nazionale si raduna e delibera:

di riconfermare il Comandante nella carica;

oppure di sostituire in suo luogo un altro cittadino;

oppure di deporlo;

o anche di bandirlo.

XXXXVI.

Ogni cittadino investito dei diritti politici, sia o non sia partecipe dei poteri nella Reggenza, può essere eletto al supremo officio.

Della difesa nazionale

XXXXVII.

Nella Reggenza italiana del Carnaro tutti i cittadini, d'ambedue i sessi, dall'età di diciassette anni all'età di cinquantacinque, sono obbligati al servizio militare per la difesa della terra. Fatta la cerna, gli uomini validi servono nelle forze di terra e di mare, gli uomini meno atti e le donne salde servono nelle ambulanze, negli ospedali, nelle amministrazioni, nelle fabbriche d'armi, e in ogni altra opera ausiliaria, secondo la attitudine e secondo la perizia di ognuno.

XXXXVIII.

A tutti i cittadini che durante il servizio militare abbiano contratto una infermità insanabile, e alle loro famiglie in bisogno, è dovuto il largo soccorso dello Stato. Lo Stato adotta i figli dei cittadini gloriosamente caduti in difesa della terra, soccorre i consanguinei se sieno in distretta, raccomanda i nomi dei morti alla memoria delle generazioni.

XXXXIX.

In tempo di pace e di sicurezza, la Reggenza non mantiene l'esercito armato; ma tutta la nazione resta armata, nei modi prescritti dall'apposita legge, e allena con sagace sobrietà le sue forze di terra e di mare. Lo stretto servizio è limitato ai periodi d'istruzione e ai casi di guerra guerreggiata o di pericolo prossimo. In periodo d'istruzione e in caso di guerra, il cittadino non perde alcun dei suoi diritti civili e politici; e non può esercitarli quando sieno conciliabili con la necessità della disciplina attiva.

Dell'istruzione pubblica

L.

Per ogni gente di nobile origine la coltura è la più luminosa delle armi lunghe. Per la gente adriatica, di secolo in secolo costretta a una lotta senza tregua contro l'usurpatore incolto, essa è più che un'arme: è una potenza indomabile come il diritto e come la fede. Per il popolo di Fiume, nell'atto medesimo della sua rinascita a libertà, diviene il più efficace strumento di salute e di fortuna sopra l'insidia estranea che da secoli la stringe. La coltura è l'aroma contro le corruzioni. La coltura è la saldezza contro le deformazioni. Sul Carnaro di Dante il culto della lingua di Dante è appunto il rispetto e la custodia di ciò che in tutti i tempi fu considerato come il più prezioso tesoro dei popoli, come la più alta testimonianza della loro nobiltà originaria, come l'indice supremo del loro sentimento di dominazione morale. La dominazione morale è la necessità guerriera del nuovo Stato. L'esaltazione delle belle idee umane sorge dalla sua esaltazione di vittoria. Mentre compisce la sua unità, mentre conquista la sua libertà, mentre instaura la sua giustizia, il nuovo Stato deve, sopra tutti i suoi propositi, proporsi di difendere, conservare, propugnare la sua unità, la sua libertà, la sua giustizia nella regione dello spirito. Roma deve qui essere presente nella sua coltura. L'Italia deve qui essere presente nella sua coltura. Il ritmo romano, il ritmo fatale del compimento, deve ricondurre su le vie consolari l'altra stirpe inquieta che s'illude di poter cancellare le grandi vestigia e di poter falsare la grande storia. Nella terra di specie latina, nella terra smossa dal vomere latino, l'altra stirpe sarà foggiata o prima o poi dallo spirito creatore della latinità: il quale non è se non una disciplinata armonia di tutte quelle forze che concorrono alla formazione dell'uomo libero. Qui si forma l'uomo libero. E qui si prepara il regno dello spirito, pur nello sforzo del lavoro e nell'acredine del traffico. Per ciò la Reggenza italiana del Carnaro pone alla sommità delle sue leggi la coltura del popolo; fonda sul patrimonio della grande coltura latina il suo patrimonio.

LI.

È instituita nella città di Fiume una Università libera, collocata in un vasto edificio capace di contenere ogni maggiore aumento di studii e di studiosi, retta dai suoi propri statuti, come la Corporazione. Sono nella città di Fiume instituite una Scuola di Arti belle, una Scuola di Arti decorative, una Scuola di Musica, poste sopra l'abolizione di ogni vizio e pregiudizio magistrali, condotte dal più sincero e ardito spirito di ricerca nella novità, rette da un acume atto a purificarle dall'ingombro dei mal dotati e a sceverare i buoni dai migliori e a secondare i migliori nella scoperta di sé e dei nuovi rapporti fra la materia difficile e il sentimento umano.

LII.

Provvede a ordinare le Scuole medie il Consiglio degli Ottimi; provvede a ordinare le Scuole tecniche e professionali il Consiglio dei Provvisori; provvede a ordinare gli Alti Studii il Consiglio nazionale. In tutte le scuole di tutti i Comuni l'insegnamento della lingua italiana ha privilegio insigne. Nelle Scuole medie è obbligatorio l'insegnamento dei diversi idiomi parlati in tutta la Reggenza italiana del Carnaro. L'insegnamento primario è dato nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti di ciascun Comune e nella lingua parlata dalla minoranza in corsi paralleli. Se alcun Comune tenti di sottrarsi all'obbligo d'instituire tali corsi, la Reggenza esercita il suo diritto di provvedervi, aggravando della spesa il Comune.

LIII.

Un Consiglio scolastico determina l'ordine e il modo dell'insegnamento primario, che è d'obbligo nelle scuole di tutti i Comuni. L'insegnamento del canto corale fondato su i motivi della più ingenua poesia paesana e l'insegnamento dell'ornato su gli esempii della più fresca arte rustica hanno il primo luogo.

Compongono il Consiglio:

un rappresentante di ciascun Comune;

due rappresentanti delle Scuole medie;

due delle Scuole tecniche e professionali;

due delle Istituti superiori, eletti dagli insegnanti e dagli studenti;

due della Scuola di Musica;

due della Scuola di Arti decorative.

LIV.

Alle chiare pareti delle scuole aerate non convengono emblemi di religione né figure di parte politica. Le scuole pubbliche accolgono i seguaci di tutte le confessioni religiose, i credenti di tutte le fedi, e quelli che possono vivere senza altare e senza dio. Perfettamente rispettata è la libertà di coscienza. E ciascuno può fare la sua preghiera tacita. Ma ricorrono su le pareti quelle iscrizioni sobrie che eccitano l'anima e, come i temi di una sinfonia eroica, ripetute non perdono mai il loro potere di rapimento. Ma ricorrono sulle pareti le immagini grandiose di quei capolavori che con la massima potenza lirica interpretano la perpetua aspirazione e la perpetua implorazione degli uomini.

Della riforma statutaria

LV.

Ogni sette anni il grande Consiglio nazionale si aduna in assemblea straordinaria per la riforma della Costituzione. Ma la Costituzione può essere riformata in ogni tempo. Quando sia chiesto dal terzo dei cittadini in diritto di voto.

Hanno facoltà di proporre emendamenti al testo della Costituzione:

i membri del Consiglio nazionale;

le rappresentanze dei Comuni;

la Corte della Ragione;

le Corporazioni.

Del diritto d'iniziativa

LVI.

Tutti i cittadini appartenenti ai corpi elettorali hanno il diritto d'iniziare proposte di leggi che riguardino le materie riservate all'opera dell'uno o l'altro Consiglio, rispettivamente. Ma l'iniziativa non è valida se almeno il quarto degli elettori, per l'uno o per l'altro Consiglio, non la promuova e non la sostenga.

Della riprova popolare

LVII.

Tutte le leggi sancite dai due corpi del Potere legislativo possono essere sottoposte alla riprova del consenso o del dissenso pubblico quando la riprova sia domandata da un numero di elettori eguale per lo meno al quarto dei cittadini in diritto di voto.

Del diritto di petizione

LVIII.

Tutti i cittadini hanno il diritto di petizione verso i corpi legislativi che da essi furono per buon diritto eletti.

Della incompatibilità

LIX.

Nessun cittadino può esercitare più di un potere né partecipare di due corpi legislativi nel tempo medesimo.

Della rivendicazione

LX.

Ogni cittadino può essere rivocato dall'officio che occupa:

quando egli perda i diritti politici per sentenza confermata dalla Corte della Ragione,

quando la rivocazione sia imposta per voto schietto dalla metà di uno degli inscritti al corpo elettorale.

Della responsabilità

LXI.

Tutti i partecipi dei poteri e tutti i pubblici ufficiali della Reggenza sono penalmente e civilmente responsabili del danno che allo Stato, al Comune, alla Corporazione, al semplice cittadino rechino le loro trasgressioni, per abuso, per incuria, per codardia, per inettezza.

Della retribuzione

LXII.

A tutti gli ufficiali pubblici, nominati negli statuti e collocati nel nuovo ordinamento, è fatta una retribuzione giusta; che una legge votata dal Consiglio nazionale determina di anno in anno.

Della edilità