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Dello
Stato corporativo e della sua organizzazione
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| I)) |
La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. È un'unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista. |
| II)) |
Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato. Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale. |
| III)) |
L'organizzazione professionale o sindacale è libera, ma solo il Sindacato,
legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di
rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori,
per cui è costituito: di tutelarne, di fronte allo Stato e alle altre
associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di
lavoro, obbligatorii per tutti gli appartenenti alla categoria, d'imporre loro
contributi e di esercitare, rispetto a essi, funzioni delegate d'interesse
pubblico. |
| IV)) |
Nel
contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà
fra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti
interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e la loro subordinazione agli
interessi superiori della produzione. |
| V)) |
La
Magistratura del lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le
controversie del lavoro, sia che vertano sull'osservanza dei patti e delle norme
esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni di lavoro (1). |
| VI)) |
Le
Associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l'uguaglianza
giuridica fra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della
produzione e del lavoro, e ne promuovono il perfezionamento. Le corporazioni
costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione, e ne
rappresentano integralmente gl'interessi. In virtù di questa
integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi
nazionali, le corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato. Quali rappresentanti
degli interessi unitari della produzione, le corporazioni possono dettar norme
obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento
della produzione, tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle
associazioni collegate. |
| VII)) |
Lo
Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come
lo strumento più efficace e più utile dell'interesse della Nazione. L'organizzazione
privata della produzione essendo una funzione d'interesse nazionale,
l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di
fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse
reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato
od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione
della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità. |
| VIII)) |
Le
Associazioni professionali di datori di lavoro hanno obbligo di promuovere in
tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei
costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o
un'arte e le Associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela
degl'interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento
della produzione e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento
corporativo. |
| IX)) |
L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando
manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata, o quando siano in giuoco
interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del
controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta. |
| X)) |
Nelle
controversie collettive del lavoro l'azione giudiziaria non può essere
intentata, se l'organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di
conciliazione. Nelle controversie
individuali, concernenti l'interpretazione dell'applicazione dei contratti
collettivi di lavoro, le Associazioni professionali hanno facoltà d'interporre
i loro uffici per la conciliazione. La competenza per
tali controversie è devoluta alla magistratura ordinaria, con l'aggiunta di
assessori designati dalle Associazioni professionali interessate. |
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Del
contratto collettivo di lavoro e delle garanzie del lavoro
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| XI)) |
Le
Associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare, mediante contratti
collettivi, i rapporti di lavoro tra le categorie di datori di lavoro e di
lavoratori, che rappresentano. Il contratto
collettivo di lavoro si stipula fra le Associazioni di primo grado, sotto la
guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di
sostituzione da parte dell'Associazione di grado superiore, nei casi previsti
dalla legge e dagli statuti. |
| XII)) |
L'azione del Sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi, e la
sentenza della Magistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del
salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al
rendimento del lavoro. La determinazione del
salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle
parti nei contratti collettivi. |
| XIII)) |
I dati
rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dall'Istituto centrale di statistica e
dalle Associazioni professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni
della produzione e del lavoro e la situazione del mercato monetario, e le
variazioni del tenore di vita dei prestatori d'opera, coordinati ed elaborati
dal Ministero delle Corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli
interessi delle varie categorie e delle classi fra di loro e di queste con
l'interesse superiore della produzione. |
| XIV)) |
La
retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consentanea alle esigenze
del lavoratore e dell'impresa. Quando la
retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione dei cottimi sia fatta a
periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o
settimanali. Il lavoro notturno,
non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale
in più, rispetto al lavoro di turno. Quando il lavoro sia
retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo
che all'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di
conseguire un guadagno minimo oltre la paga base. |
| XV)) |
Il
prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le
domeniche. I contratti
collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme di legge
esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze
procureranno altresì che siano rispettate le festività civili e religiose
secondo le tradizioni locali. |
| XVI)) |
Dopo un
anno di ininterrotto servizio il prestatore d'opera, nelle imprese a lavoro
continuo, ha diritto a un periodo annuo di riposo feriale retribuito. |
| XVII)) |
Nelle
imprese a lavoro continuo, il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei
rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, a un'indennità
proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di
morte del lavoratore. |
| XVIII)) |
Nelle
imprese a lavoro continuo, il trapasso dell'azienda non risolve il contratto di
lavoro, e il personale a essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del
nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore, che non ecceda una
determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o
in servizio della M.V.S.N. non è causa di licenziamento. |
| XIX)) |
Le
infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento
dell'azienda, commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la
gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i
casi più gravi, col licenziamento immediato senza indennità. Saranno specificati i
casi in cui l'imprenditore può infliggere la multa o la sospensione o il
licenziamento immediato senza indennità. |
| XX)) |
Il
prestatore d'opera di nuova assunzione è soggetto a un periodo di prova,
durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, col
solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato
effettivamente prestato. |
| XXI)) |
Il
contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche
ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per
assicurare la polizia e l'igiene del lavoro a domicilio. |
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Degli
uffici di collocamento (2)
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| XXII)) |
Lo
Stato accerta e controlla il fenomeno dell'occupazione e della disoccupazione
dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del
lavoro. |
| XXIII)) |
Gli
uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo
degli organi corporativi dello Stato (3). I datori di lavoro hanno
l'obbligo di assumere i prestatori d'opera pel tramite di detti uffici. A essi
è data facoltà di scelta nell'àmbito degli iscritti negli elenchi con
preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati fascisti, secondo
l'anzianità di iscrizione. |
| XXIV)) |
Le
associazioni professionali di lavoratori hanno l'obbligo di esercitare un'azione
selettiva fra i lavoratori, diretta a elevarne sempre di più la capacità
tecnica e il valore morale. |
| XXV)) |
Gli
organi corporativi sorvegliano perché siano osservate le leggi sulla
prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli
soggetti alle associazioni collegate. |
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Della
previdenza, dell'assistenza, dell'educazione e dell'istruzione
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| XXVI)) |
La
previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore
di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri
di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni
professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più
possibile, il sistema e gli istituti della previdenza. |
| XXVII)) |
Lo
Stato fascista si propone: |
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1)) |
il perfezionamento
dell'assicurazione infortuni; |
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2)) |
il miglioramento e
l'estensione dell'assicurazione maternità; |
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3)) |
l'assicurazione
delle malattie professionali e della tubercolosi, come avviamento
all'assicurazione generale contro tutte le malattie (4); |
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4)) |
il perfezionamento
dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; |
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5)) |
l'adozione di
forme speciali assicurative dotalizie per i giovani lavoratori. |
| XXVIII)) |
È
còmpito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentati nelle
pratiche amministrative e giudiziarie, relative all'assicurazione infortuni e
alle assicurazioni sociali.Nei contratti
collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la
costituzione di casse mutue per malattia col contributo dei datori di lavoro e
dei prestatori d'opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli
altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi. |
| XXIX)) |
L'assistenza ai propri rappresentati, soci e non soci, è un diritto e un dovere
delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro
funzioni di assistenza, né possono delegarle ad altri enti o istituti, se non
per obiettivi d'indole generale, eccedenti gli interessi delle singole
categorie. |
| XXX)) |
L'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale, dei loro
rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni
professionali. Esse devono affiancare l'azione delle Opere nazionali relative al
dopolavoro e alle altre iniziative di educazione. |