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Jemolo Arturo Carlo Un classico del pensiero Cesare Beccaria
Cesare Beccaria può
ben dirsi l'uomo dell'unico libro, Dei delitti e delle pene, giacché
tutti gli altri suoi scritti, a cominciare dal primo, Del disordine e de’
rimedii delle monete nello Stato di Milano nell’anno 1762 e venendo a quelli
posteriori al libro famoso, così al Tentativo analitico su i contrabbandi,
al Frammento sullo stile, al Frammento sugli odori,
L'illuminismo nella Lombardia nel decennio 1760-70 non aveva nulla, neppure il seme, di un fermento rivoluzionario; solo Roma e Venezia, due regimi intrinsecamente deboli, la repubblica di S. Marco già in piena decadenza, vivente solo dei ricordi di un passato glorioso, potevano temerlo. Questi milanesi erano devoti sinceramente a Maria Teresa e poi a Giuseppe II, vivevano all'atmosfera dei principi riformatori, che si dichiaravano primi servitori dello Stato, così di Federico II — senza guardare troppo per il sottile cosa fosse in realtà la struttura della Prussia del tempo — e persino in Caterina II di Russia scorgevano la protettrice di letterati, pensatori, artisti, dimenticando facilmente anche la servitù della gleba. In Beccaria non appariva neppure il germe di un ribelle; non era uomo di molto coraggio, e appunto di fronte alla condanna della sua opera a Roma e alle critiche che gli vennero da Venezia, oppose sempre il suo cattolicesimo integrale, il suo essere un buon suddito, desideroso del bene del Principe, non separabile da quello del popolo. Che poi il suo sentire non fosse scevro da contraddizioni — sentirsi uomo di una determinata casta, non pensare neppure a uscirne, e tuttavia ritenere che questa divisione in caste sarebbe stato meglio non sussistesse: contraddizione che scorgiamo in troppi contemporanei — e che il fondo del suo sentire non fosse proprio quello del perfetto cattolico e che restasse pago dell'opera dei principi riformatori come si stava svolgendo, e non le desiderasse mète più remote: questo è altro discorso. Dei delitti e delle pene non è l'opera di un giurista, bensì quella di un osservatore acuto, di un uomo che aborre il sangue e la violenza, che tutto guarda sotto l'angolo visuale del bene collettivo, della difesa della società. Anteponeva la rivelazione divina a ogni altra fonte da cui derivano i principî che reggono gli uomini; ma credeva altresì nella legge naturale e menzionava come fonte di questi principî le convenzioni umane, che possono anche essere mutevoli, a differenza della rivelazione e della legge naturale che sono immutabili; vi sono quindi tre classi di virtù e di vizio; religiosa, naturale e politica; e occorre separare ciò che esige la pura legge sociale, che può variare a seconda che una data azione torni o meno utile alla società. C'è una giustizia emanante da Dio, e che si realizzerà pienamente nell'altra vita; e c'è una giustizia umana, che è il vincolo necessario per tenere uniti tutti gl'interessi particolari: il diritto deve realizzare questa che è la conseguenza del patto sociale cui gli uomini addivennero per non continuare a vivere in uno stato di perpetua lotta. Perché le leggi penali appaiono oggi così cattive e così bisognevoli di riforma? Perché pochissimi si sono curati di esaminare le leggi già formate, e sono rimaste in vigore quelle dettate da Giustiniano e ancor più quelle dei barbari che dominarono in Italia (Beccaria fa non una sol volta riferimento ai longobardi e ai longobardi pare pensi con orrore), le cui crudeli leggi restarono in vigore; se avesse avuto qualche influenza sulla formazione del nipote Alessandro Manzoni, si potrebbe dubitare che venissero da lui le non esatte concezioni di questi sui rapporti tra longobardi e romani nel VII e nell'VIII secolo; ma non esercitò influenza alcuna. Quelle leggi crudeli furono sempre ripetute dai giuristi che le considerarono come un corpo formato che non doveva più venire toccato, anzi qualcuno suggerì nuovi tormenti da infliggere agl'indiziati o ai rei. Da qui la necessità ora di una riforma. Come si è accennato, Beccaria non era un ardimentoso (e qui pure sarebbero a ricordare dei tratti comuni con Manzoni, difensore della propria dignità e del proprio sentire, ma che non ostentava i suoi pensieri contrari alla dominazione austriaca, e abbondava in prudenza, portato a ciò anche da quello stato di angoscia e apprensione che segnò tutta la sua vita). Beccaria sa che il suo libro dispiacerà ad alcuni; e non solo dichiara (specie nella difesa che ne pubblicherà) di essere buon cattolico e buon suddito, ma il rispetto ai sovrani (forse anche ostentato) appare anche dal non sentir mai Beccaria criticare leggi recenti, di qualsiasi Stato; ma tutto ciò di brutto, di bisognevole di riforma, che Beccaria scorge deriva dall'essersi conservata troppa parte delle norme pervenuteci dai barbari, e, come si è detto, l'avere troppo i giuristi (e qui pure si guarda dal polemizzare con quelli dei tempi più prossimi) ripetuto nei loro trattati quanto veniva da quella remota eredità. Come tutti gl'illuministi, vuole la legge eguale per tutti, senza distinzione di ceti. Peraltro vede ancora nel sovrano il padre, sì, del popolo, ma anche il rappresentante della volontà divina, cui non è dato contrastare. Come si è già detto, ben sa che molte norme derivano da convenzioni umane, mutevoli, e che così l'infliggere e l'applicare certe pene può essere buono in un secolo e non in un altro. La legge eguale per tutti; ma non nega la realtà dei ceti; così dove parla del duello, nota che sono rimasti vani i vari editti che lo vietavano, perché esso ha «il suo fondamento in ciò, che spesso l'uomo teme il sottrarvisi» più che la morte; poiché, privandolo degli altri suffragi, l'uomo d'onore si prevede esposto o a divenire un essere meramente solitario ovvero il bersaglio degl'insulti e dell'infamia, che colla ripetuta loro azione prevalgono al pericolo della pena. Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più come i grandi? Non solo perché è disarmato, ma perché la necessità degli altri suffragi è meno comune nella plebe, che in coloro, che essendo più elevati, si guardano con maggior sospetto e gelosia. «Il miglior metodo di prevenire questo delitto è di punire l'aggressore, cioè chi ha dato occasione al duello, dichiarando innocente chi, senza sua colpa, è stato costretto a difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l'opinione». Il marchese Beccaria è del suo tempo; malgrado tutti i precetti della Chiesa e dello Stato, non può pensare che lo sfidato a duello possa trincerarsi dietro quei precetti, e rifiutare la sfida. Chi legge attentamente il libro famoso si accorge che l'autore non ha mai praticato l'avvocatura né svolto funzioni di magistrato; c'è un'ingenuità comparabile a quella del Muratori allorché scriveva Dei difetti della giurisprudenza, nel credere nella possibilità di leggi che consentano sempre di sceverare il giusto e l'ingiusto, il lecito e l'illecito; di formare quasi una scacchiera, ove restando sui quadratini bianchi il popolo è sicuro di aver salvaguardato il proprio diritto, e ponendosi sui neri si è certi di veder calare la spada della legge. Accanto alla giusta esigenza che la legge sia accessibile a tutti, e così scritta nella lingua parlata, non già in latino — e questo al suo tempo si stava realizzando, se pure ancora per più di un secolo le sentenze si sarebbero fregiate di passi del Digesto e delle costituzioni degl'imperatori romani —, c'è l'assurda idea che ai giudici non debba essere concesso d'interpretare le leggi penali (di queste soltanto si occupa il libro); essi le ricevono «come effetti di un tacito, o espresso giuramento che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al sovrano, come vincoli necessari per frenare, e reggere l'intestino fermento degl'interessi particolari». Legittimo interprete della legge è solo il sovrano. «In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto; la maggiore dev'essere la legge generale; la minore, l'azione conforme, o no, alla legge; la conseguenza, la libertà, o la pena». Oltremodo pericoloso il voler invocare lo spirito della legge: «è un argine rotto al torrente delle opinioni». «Le nostre cognizioni e tutte le nostre idee hanno una reciproca connessione; quanto più sono complicate, tanto più numerose sono le strade che a esse arrivano, e che ne partono. Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione; dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll'offeso, e da tutte quelle minute forze, che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo»; gli stessi delitti verrebbero giudicati diversamente dal medesimo tribunale per aver consultato «non la costante e fissa voce della legge, ma l'errante instabilità delle interpretazioni». I cittadini sono sicuri solo quando un codice fisso di leggi non lascia al giudice che di esaminare se le loro azioni siano conformi o meno alla legge scritta. Evidentemente qui Beccaria è fuori della realtà, ed equivoca anche sul senso d'interpretazione, che è un risalire all'intendimento del legislatore, ai fini che questi si è proposto; quel che scrive meglio si adatterebbe a concezioni che nasceranno nel nostro secolo, la legge che si stacca dalla volontà dei suoi autori, che è come un essere che sta a sé, e che i giudici possono far evolvere, fino a contraddire con i precisi termini della formulazione, per adattarlo a quello che è a loro avviso il sentire comune, la coscienza del tempo; in questo significato la critica del Beccaria sarebbe oggi più che giusta, di fronte a giudici, legati a diverse concezioni politiche, aspiranti ad assetti sociali diversi, che riescono a far dire alle parole della legge l'opposto di ciò ch'esse esprimono, a giungere a risultati imprevedibili, e se prevedibili certamente non voluti dagli autori delle leggi. Questa concezione meccanicistica del compito dei giudici mi pare vada posta in rapporto con l'idea che la vera misura dei delitti è il danno della società; errore dunque credere che la vera misura dei delitti sia l'intenzione di chi li commette, che dipende «dall'impressione attuale degli oggetti, e dalla precedente disposizione della mente», che variano in tutti gli uomini, e in ogni uomo secondo l'età e le circostanze; onde occorrerebbe «formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge a ogni delitto»; si può fare il maggior male alla società con le migliori intenzioni, e il maggior bene con la peggiore volontà. Né è dato considerare la dignità della persona offesa; ché allora un'irriverenza a Dio dovrebbe punirsi più duramente che il regicidio. E neppure può confondersi la misura dei delitti con la gravità del peccato. I delitti toccano rapporti tra uomini e uomini, cioè tra eguali, e «la sola necessità ha fatto nascere dall'urto delle passioni e dalle opposizioni degl'interessi l'idea dell'utilità comune, che è la base della giustizia umana; mentre il peccato tocca i rapporti tra Dio, legislatore e giudice a un tempo e gli uomini»; «la gravezza del peccato dipende dall'imperscrutabile malizia del cuore». In più di un punto, peraltro, Beccaria tocca proprio ciò che assilla i contemporanei. Così al capitolo XVI ricorda che un uomo i cui delitti non sono provati devesi ritenere innocente; al capitolo XVI sulla detenzione preventiva: l'ammette; ma, secondo i concetti poc'anzi ricordati, vorrebbe fosse tolta ogni discrezionalità dei giudici; sarà la legge a dover determinare quali siano gl'indizi di un delitto che giustifichino tale detenzione; e qui piuttosto abbonda, ché indica «la pubblica fama, la fuga, la stragiudiziale confessione, quella di un compagno del delitto, le minacce e la costante inimicizia dell'offeso, il corpo del delitto»; soggiungendo che «a misura che le pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri, che la compassione e l'umanità penetreranno le porte ferrate, e comanderanno agl'inesorabili e induriti ministri della giustizia, le leggi potranno contentarsi d'indizi sempre più deboli per catturare»: conclusione un po' sconcertante, ma che è in qualche modo spiegata da ciò che poi Beccaria scrive, doversi vincere quella specie di pregiudizio, per cui quegli che sia stato accusato e sottoposto a detenzione preventiva, resta per sempre menomato nella pubblica fama; «quanti romani, accusati di gravissimi delitti, trovati poi innocenti, furono dal popolo riveriti, e di magistrature onorati!». Ma prevale «l'idea della forza e della prepotenza a quella della giustizia; ...si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati e i convinti, perché la prigione è piuttosto un supplizio, che una custodia del reo, e perché la forza interna tutrice delle leggi è separata dalla esterna, difenditrice del trono e della nazione, quando unite dovrebbero essere»; anche qui dominano ancora «le barbare impressioni e le feroci idee» dei longobardi. Anticipa anche l'idea della giuria, ossia di porre accanto al magistrato degli assessori «presi dalla sorte e non dalla scelta, perché in questo caso è più sicura l'ignoranza che giudica per sentimento, che la scienza che giudica per opinione»; per giudicare del risultato dell'istruttoria non si richiede «che un semplice e ordinario buon senso, men fallace che il sapere di un giudice assuefatto a voler trovar rei e che tutto riduce a un sistema fattizio imparato dai suoi studi»; e l'accusato dovrà poter escludere alcuni degli assessori. I giudizi devono essere pubblici e pubbliche le prove del reato; il popolo dev'essere convinto della giustizia che ha ispirato la sentenza. Tutti devono poter essere testimoni (capitolo XIII), anche chi è già colpito da una condanna; la credibilità di un testimonio è posta in dubbio per l'odio o l'amicizia tra lui e l'imputato; ma è quasi nulla la credibilità di un testimonio allorché il delitto consista nell'aver pronunciato certe parole «perché il tono, il gesto, tutto ciò che precede e ciò che segue, le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera i detti di un uomo, che è quasi impossibile il ripeterle, quali precisamente furono dette». Se c'è un testimone di accusa e uno di difesa, si annullano reciprocamente, e l'imputato va assolto. Non sono ammissibili accuse segrete; toglie la maestà del sovrano l'ammettere che il correo acquisti l'impunità per la sua delazione (capitolo XV) — ma qui Beccaria è esitante: al capitolo XXXVII riconosce che il bene pubblico possa essere avvantaggiato dall'opera di chi denuncia il correo, ma gli ripugna l'idea della legge che spinga al tradimento del compagno —; bando anche alle domande suggestive dei giudici, che sollecitano una data risposta (capitolo XXXVIII); bando ai giuramenti dell'accusato, che lo pongono «nella terribile contraddizione di mancare a Dio o di concorrere alla propria ruina», e che, se veramente pervertito, non avrà scrupolo a giurare il falso (capitolo XVIII). Beccaria non ignora che vi sono istruttorie da cui non emerge l'assoluta certezza del delitto; resta la certezza morale, che rigorosamente non è che una probabilità, «ma probabilità tale che è chiamata certezza, perché ogni uomo di buon senso vi acconsente necessariamente per una consuetudine nata dalla necessità di agire, e anteriore a ogni speculazione». Sono perfette le prove che escludono la possibilità che un tale non sia reo, e una sola è sufficiente per la condanna; imperfette le prove che non escludono quella possibilità; e occorre allora siano tutte convergenti contro l'accusato, per consentire la condanna (capitolo XIV). Ma il capitolo memorando, cui più è affidata la fama di Beccaria, è il XVI, quello sulla tortura, cui è sottoposto l'accusato: «infame crogiuolo della verità», per cui «di due uomini ugualmente innocenti, o ugualmente rei, il robusto e il coraggioso sarà assolto, il fiacco e il timido condannato». L'innocente ha tutte le combinazioni contrarie; se sotto gli spasimi della tortura confessa, è condannato; se resiste «ha sofferto una pena indebita»; il colpevole che ha resistito alla tortura ed è stato assolto ha invece cambiato la pena cui doveva essere condannato con una sofferenza più mite. Nei delitti atroci, come l'omicidio, in quanto più rari, deve diminuirsi il tempo dell'istruttoria, ma crescere il tempo necessario per la prescrizione; nei delitti minori, «scemandosi la probabilità dell'innocenza del reo, deve crescere il tempo dell'esame, e scemandosi il danno dell'impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione»; però l'assoluzione non dovrebbe essere definitiva; fino a che non fosse decorso il tempo per la prescrizione, dovrebbe sempre essere possibile riaprire il processo in base a nuove prove (capitolo XXX). I legislatori moderni vogliono invece che l'assoluzione tolga ogni possibilità di riesame, e più d'uno ritiene certi delitti imprescrittibili; si dà poi oggi l'anomalia della prescrizione che corre mentre è in corso l'istruttoria. Altro capitolo cui è legata la fama del libro è quello sulla pena di morte, praticata allora in tutti gli Stati, spesso in forme atroci, volte a straziare quanto possibile l'imputato, e che, in verità, destavano riluttanza in poche cerchie d'intellettuali, ma non nel popolo, che assisteva a quelle esecuzioni come a un'occasione di rompere la monotonia di giorni senza avvenimenti; e non destavano neppure un'opposizione da parte della massa del clero. Beccaria è contrario alla pena di morte, ma il suo argomento non è né quello della sacertà della vita umana, del non potere alcun uomo avere ricevuto da Dio la potestà di togliere la vita a un suo simile, e neppure quello dell'irreparabilità dell'errore, se si scopra poi che il condannato era innocente. Anzi ammette che quella pena sia giustificata e forse anche necessaria quando un cittadino, «anche privo di libertà, abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della nazione; quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo costituita. La morte di qualche cittadino diviene dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengon luogo di legge». Ma fuori di questi casi, deve tenersi conto che la sovranità e le leggi «non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno», offerta a formare il contratto sociale; e nessun uomo ha lasciato ad altri la facoltà di ucciderlo. Ma poi, se si guarda all'effetto terrificante della pena, sta che la durata di essa può più dello spettacolo dell'esecuzione di uno scellerato. Non è questo terribile ma passeggero spettacolo che frena chi ha tendenza a delinquere; esso viene presto dimenticato dalla massa; molto più può «il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà che, divenuto bestia di servigio, ricompensa con le sue fatiche quella società che ha offesa». E sta poi che molti non paventano la morte. Lo stare «fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, ove il disperato non finisce i suoi mali, ma li continua», questo è veramente ciò che appare atto a incutere terrore. «Chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò» — scrive Beccaria — «che, sommando tutti i momenti infelici della schiavitù, lo sarà forse anche di più; ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento». Inoltre la pena di morte dà agli uomini un esempio di atrocità, soprattutto se la morte legale «è data con istudio e con formalità»; e pare assurdo «che le leggi che puniscono e detestano l'omicidio ne commettano uno esse medesime». Che di questo si tratti intuisce l'anima popolare, che tiene in sommo spregio il carnefice (capitolo XXVIII). Non c'è lato o circostanza o modalità del delitto e del processo penale che Beccaria dimentichi, partendo sempre dal principio che le pene debbono essere inflitte solo per il pubblico bene: diremmo poi, per la difesa della società. Ma dove veramente si accende il suo sdegno è contro quello ch'egli chiama «il fisco», cioè contro il magistrato che è a un tempo accusatore e giudice, e come accusatore registra un trionfo ogni volta che in quanto giudice pronuncia una condanna. È cioè decisamente contro il processo inquisitorio, e, tradotto nel linguaggio del nostro tempo, vorrebbe sempre maggiore distanza tra il pubblico ministero e il giudice; e qui ha fatto scuola con la separazione delle due funzioni (e chi scrive vorrebbe carriere del tutto separate, senza possibilità di passaggi dall'una all'altra), e con l'istituzione di una fase preliminare, al termine della quale può lasciarsi cadere l'accusa che aveva dato inizio al procedimento penale (oggi da noi l'impropriamente detto «avviso di reato»), riconoscendo lo stesso pubblico ministero che non ci sono basi per sostenere la colpevolezza di quegli in un primo tempo sospettato. In Beccaria è vivo il senso di compassione per i miseri, per i nullatenenti, e ci sono passi del libro che fanno dubitare se non fosse un po' ostentato quel suo proclamarsi devoto suddito, quell'apparire convinto della sostanziale bontà del regime in cui vive, quel limitarsi a pensare alle sole leggi penali bisognevoli di riforma. Così al capitolo XXII, parlando dei furti (che se non vi sia violenza dovrebbero essere puniti solo con il lavoro coatto per risarcire la società), dice essere essi «per l'ordinario, il delitto di quella infelice parte di uomini, a cui il diritto di proprietà (terribile, e forse non necessario diritto) non ha lasciato che una nuda esistenza»; al capitolo XXXIV, pronunciandosi contro la prigione per debiti (dovrebbe lasciare al debitore fallito la facoltà di andare altrove a ricostituirsi un patrimonio che gli permettesse di risarcire i suoi creditori), parla del fallito non per dolo, ma per eventi che non poteva dominare, e che forse si pente della sua probità, «di quella innocenza, colla quale viveva tranquillo sotto la tutela di quelle leggi che non era in sua balia di non offendere? Leggi dettate dai potenti per avidità e dai deboli sofferte per quella speranza» del successo che migliorerebbe la propria condizione? Al capitolo XXIV parla dell’ozio politico, che non è però quello di «chi gode dei frutti dei vizii o delle virtù dei propri antenati e vende per attuali piaceri il pane e l'esistenza all'industriosa povertà», bensì «quello che non contribuisce alla società né col travaglio, né colla ricchezza; che acquista senza giammai perdere; che, venerato dal volgo con istupida ammirazione, è risguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli esseri che ne sono la vittima». Il suicidio non dev'essere punito (capitolo XXXII): «chiunque si uccide fa un minor male alla società, che colui che ne esce per sempre dai confini»; ma anche l'espatrio dev'essere lecito: inutile «di fare dello Stato una prigione». Anche dove parla dei delitti sessuali (capitolo XXXI) vi sono parole che lasciano sospettare un Beccaria un po' diverso da quello che vuole apparire; se si dovesse parlare a popoli che non abbiano avuto la rivelazione si dovrebbe dire che l'adulterio è un delitto che nasce «dall'abuso di un bisogno costante e universale a tutta l'umanità: bisogno anteriore, anzi fondatore della società medesima»; e «la fedeltà coniugale è sempre proporzionata al numero e alla libertà de' matrimonii. Dove gli ereditarii pregiudizii li reggono, dove la domestica potestà li combina e li scioglie, ivi la galanteria ne rompe segretamente i legami, a onta della morale volgare, il cui officio è di declamare contro gli effetti, perdonando alle cagioni». L'omosessualità «prende la sua forza da quella educazione che comincia per render gli uomini inutili a se stessi, per farli utili ad altri; in quelle case, dove si condensa l'ardente gioventù, dove essendovi un argine insormontabile a ogni altro commercio, tutto il vigore della natura che si sviluppa, si consuma inutilmente per l'umanità anzi ne anticipa la vecchiaia» (pare chiara l'allusione ai conventi e agli stessi seminari). E circa l'infanticidio, «chi trovasi tra l'infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa alla miseria infallibile, a cui sarebbero esposti ella e l'infelice frutto?». Beccaria dichiara subito che non intende «diminuire il giusto orrore che provocano questi delitti», ma non si può chiamare precisamente giusta una pena finché la legge non abbia adoperato il miglior mezzo possibile per prevenirlo. Un cattolico ortodosso non parlerebbe così. Naturalmente Beccaria si occupa anche della prevenzione dei reati (capitolo XLI), ma prima ha esposto come siano false alcune idee in proposito; così che giovi il divieto di portare armi, che non arresta i delinquenti e nuoce alle vittime (capitolo XL). Ma in tema di prevenzione resta nel vago, come in genere non solo gl'illuministi, bensì quanti si pongono il tema, e non confidano nelle misure eccezionali, nella gravità delle pene. Scrive: «Fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerla... che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini, che gli uomini stessi... che gli uomini le temano e temano esse sole. Gli uomini schiavi sono più crudeli degli uomini liberi». Occorre «che i lumi accompagnino la libertà»; gl'impostori hanno buon gioco tra gl'ignoranti; l'uomo illuminato ama gli utili patti della comune sicurezza. Ancora: premiare la virtù, spingere a essa per la facile strada del sentimento, perfezionare l'educazione. Un punto in cui Beccaria scrive ciò che sarebbe gradito ai giovani d'oggi è quello dello «spirito di famiglia» (capitolo XXVI); la società non dev'essere considerata come un'unione di famiglie, ma come un'unione di uomini. Nella repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo finché vive, crescono infiacchiti; «quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una subordinazione di comando, ma di contratto» e i figli, una volta cresciuti, divengono liberi membri della città, non sussiste col padre alcun legame comandato, ma solo quello della gratitudine per i benefici ricevuti. La morale domestica «ispira soggezione e timore»; la morale pubblica, «coraggio e libertà»; la prima spinge a sacrificarsi a quell'idolo vano che è il bene di famiglia, la seconda o di cercare il proprio bene senza offendere le leggi, o d'immolarsi alla patria. E Beccaria scrive ancora che «a misura che la società si moltiplica, ciascun membro diviene più piccola parte del tutto, e il sentimento repubblicano si sminuisce proporzionalmente»; «una repubblica troppo vasta non si salva dal dispotismo, che col sottodividersi e unirsi in tante piccole repubbliche federative». Difficile saper quanto influissero su Beccaria i ricordi dei contrasti con i genitori per il suo primo matrimonio; ma a scrutar bene, specie gli ultimi capitoli del libro, pare rivelarsi un sottofondo in cui c'è già qualcosa del ribelle, di quegli cui pesano i vincoli di subordinazione ad altri uomini. Insomma, Dei delitti e delle pene va guardato contro luce; e allora ci si accorgerà d'impulsi, di aspirazioni, che sono più che tenuti celati, smorzati, per volontà stessa dell'autore, che non intende dare prova di ardimento oltre una certa misura, e probabilmente è in lotta con se stesso, non disposto ad abbandonare i privilegi del suo rango; ma è molto più prossimo a noi che a prima vista non appaia. E Roma e Venezia, che insorgevano contro il libro per l'attacco al processo inquisitorio, alla tortura, alla pena di morte, alle delazioni anonime e chiamate di correi che si assicuravano l'impunità, sbagliavano forse la mira, ma avevano un intuito che diceva loro come il libro fosse più pericoloso di quanto non apparisse a prima vista. E quel che scrive sui reati sessuali e sul suicidio porta anche a dubitare che il suo cattolicesimo fosse di molta scarsa ortodossia, anzi se la sua fede potesse dirsi cattolica: a pensare che l'omaggio alla rivelazione cristiana, prima fonte delle norme sul comportamento degli uomini, fosse in realtà un omaggio al diritto naturale, o a un essere supremo, ben diverso, ben più vago, del Dio unico e trino dei cattolici. Un lettore del 1910 avrebbe probabilmente provato minore interesse alla lettura del libro, che non un lettore d'oggi; giacché il libro gli sarebbe apparso di un valore puramente storico, del come si pervenne alle leggi umane vigenti nel suo tempo, e come si fosse giunti a conquiste definitive, irrinunciabili (e questo stesso termine di conquista definitiva suona male allo storico). Nel 1980 c'è una maggiore sensibilità, così per il problema carcerario; il carcere perpetuo, anche senza catene né isolamento cellulare per anni, comincia a destare ribrezzo; sappiamo che la società deve difendersi, ma siamo non pochi a chiederci se la pena di morte in certi casi non sarebbe più umana. La lunghezza delle procedure non è diminuita; c'è un limite alla detenzione, ma quante degnissime persone, dirigenti di grandi enti economici imputati per aver favorito con prestiti industrie barcollanti (ma che poi lo Stato non lascia fallire, provocando consorzi di salvataggio), quanti mai medici imputati di non aver prestato sufficienti cure o applicato terapie sbagliate, vedono trascinarsi per anni e anni istruttorie, con ritiro di passaporto e impossibilità di ritrovare serenità e quiete (bene Beccaria diceva che solo i veri delinquenti trovano con maggior facilità la via di salvezza, o comunque non si assillano per quella che possa essere un'ombra recata al loro onore). In molti Stati i confini sono ancora il reticolato di una prigione; non è dato espatriare. L'unica conquista che appare non posta in discussione è l'abolizione della tortura a scopo istruttorio; eppure... può proprio parlarsi di conquista definitiva? Anni fa, durante la sanguinosa guerra di Algeria, leggevo un libro che conteneva la dichiarazione di un funzionario francese di avere applicato la tortura ad algerini; diceva: «Sapevo ch'erano state collocate varie bombe, che avrebbero determinato esplodendo oltre un centinaio di morti; ho tormentato un po' per una mezz'ora chi sapeva dov'erano le bombe, senza che quel po' di sofferenze abbiano causato traumi o menomazioni incancellabili nel paziente; con ciò ho salvato la vita a centinaia di padri, madri, bambini». Non consento, ma riconosco che è un argomento che impressiona. Certo tutte le condizioni di vita sono mutate dal tempo di Beccaria; più facile parlare oggi di figli sfruttatori e insolenti, che non di padri tiranni. Inutile ricordare qui l'enorme successo del libro, fino all'invito, non accettato, di Caterina II a Beccaria di recarsi in Russia per collaborare alla riforma delle leggi. Più interessa per la conoscenza dell'uomo che, recatosi con Alessandro Verri a Parigi nel 1766 e accolto con ammirazione da tutti i maggiori uomini del tempo, dopo un mese non resse alla nostalgia della famiglia e della sua Milano. Insegnò per due anni, ebbe vari incarichi (e ancora una sua relazione sulla sollevazione dei tessitori a Como nel 1790 mostra com'egli fosse sempre dalla parte degli oppressi, dei poveri); morì il 28 novembre 1794; ai funerali assisteva il nipote novenne Alessandro Manzoni. Ma era ormai a Milano, nella concitazione dei nuovi avvenimenti francesi, quasi un dimenticato. Pietro Verri deplorava che i fogli cittadini non avessero inserito nemmeno una riga di encomio nell'occasione della sua morte. |
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